Vista la nota Miur del 1° settembre 2016, prot. n. 24306, avente per oggetto “Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;
considerati l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee, i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna, sono i seguenti:
- non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
- autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per incarico annuale)
- possesso dello specifico titolo di accesso
- possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso
- immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni
- voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
- possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto
- data di nascita con precedenza al più giovane
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla graduazione.
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione.
La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata mensilmente o all’occorrenza.